Dalla rendita catastale all'imposta dovuta: moltiplicatori per categoria, esenzione prima casa, acconto di giugno e saldo di dicembre.
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Richiedi una consulenzaL'IMU non si calcola sul prezzo dell'immobile ma sulla rendita catastale, che è un valore fiscale del tutto diverso da quello di mercato. La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che dipende dalla categoria catastale: si arriva così alla base imponibile, su cui si applica l'aliquota decisa dal comune.
Questo strumento fa tutto il percorso e ti dice quanto devi versare, già diviso fra acconto e saldo.
Scegli la categoria catastale dell'immobile: abitazioni e pertinenze hanno moltiplicatore 160, gli uffici A/10 hanno 80, i negozi C/1 hanno 55, i capannoni del gruppo D hanno 65. Poi inserisci la rendita catastale, che trovi in visura, e l'aliquota deliberata dal tuo comune — è il dato che cambia di più da posto a posto e va verificato sul sito del comune.
Ricorda la regola principale: l'abitazione principale non di lusso è esente. Le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) pagano, con una detrazione di 200 €.
Seconda casa in categoria A/3 con rendita catastale di 600 €: la base imponibile è 600 × 1,05 × 160 = 100.800 €. Con un'aliquota comunale dell'1,06% l'IMU dovuta è di circa 1.068 € l'anno, da versare per metà entro il 16 giugno come acconto e per metà entro il 16 dicembre a saldo.
No, l'abitazione principale non di lusso è esente insieme alle sue pertinenze. Fanno eccezione le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, che pagano con una detrazione di 200 €.
Nella visura catastale dell'immobile, che puoi richiedere online all'Agenzia delle Entrate o tramite un professionista. Spesso la rendita è indicata anche nell'atto di acquisto.
L'imposta si versa in due rate: l'acconto, pari al 50%, entro il 16 giugno, e il saldo entro il 16 dicembre. È possibile anche versare tutto in un'unica soluzione entro la scadenza di giugno.
No, ogni comune delibera le proprie aliquote entro i limiti di legge e può prevedere condizioni particolari, per esempio per gli immobili concessi in comodato o affittati a canone concordato. Va sempre verificata sul sito del comune.
Questo strumento dà una stima informativa e non sostituisce una consulenza personalizzata.